Club Alpino Italiano

Sezione di Rovigo





Il presente Statuto, già recepito dal Consiglio Direttivo sezionale nella riunione del 28.02.2006, è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci della Sezione in data 31.03.2006.




STATUTO



Statuto sezionale adottato con delibera del Consiglio Direttivo sezionale in data 28.02.2006 e approvato dall'Assemblea Generale dei Soci della Sezione in data 31.03.2006.
Adeguamento dell'ordinamento sezionale alle modifiche dell'ordinamento della Struttura centrale, di cui allo Statuto del Club Alpino Italiano, nel testo adottato dall'Assemblea dei delegati di Verona del 14.12.2001 e del 30.11.2003, come revisionato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo a Milano in data 17.01.2004, e di cui al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, approvato dal Consiglio Centrale nella riunione del 12.02.2005.
























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Club Alpino Italiano

Sezione di Rovigo

STATUTO


I N D I C E   G E N E R A L E




- TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Art. 1 - Denominazione, sede e durata pag. 4
Art. 2 - Norme di riferimento pag. 4
     
- TITOLO II - SCOPI
Art. 3 - Scopi pag. 4
Art. 4 - Finalità pag. 4
     
- TITOLO III - SOCI
Art. 5 - Categorie di soci pag. 4
Art. 6 - Iscrizione e trasferimento pag. 5
Art. 7 - Quote sociali pag. 5
Art. 8 - Diritti e doveri dei soci pag. 5
Art. 9 - Dimissioni e morosità pag. 5
Art.10 - Provvedimento disciplinare pag. 6
     
- TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 11 - Organi dell'Associazione pag. 6
Art. 12 - Cariche sociali - Elezioni - Designazioni pag. 6
Capo I - Assemblea
Art. 13 - Compiti pag. 6
Art. 14 - Convocazione pag. 7
Art. 15 - Diritto di voto - Validità delle riunioni pag. 7
Art. 16 - Norme procedurali pag. 7
Art. 17 - Maggioranza pag. 7
Art. 18 - Approvazione deliberazioni pag. 8
Capo II - Consiglio Direttivo
Art. 19 - Composizione pag. 8
Art. 20 - Compiti pag. 8
Art. 21 - Norme procedurali - Maggioranza pag. 8
Art. 22- Subentro, assenza e decadenza pag. 8


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Capo III - Presidente
Art. 23 - Compiti pag. 9
Art. 24 -Requisiti di nomina - Durata della carica pag. 9
Art. 25 -Vice Presidente pag. 9
Capo IV - Tesoriere e Segretario
Art. 26 - Tesoriere pag. 9
Art. 27- Segretario pag. 9
Capo V - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 28 - Composizione del Collegio pag. 9
Art. 29 - Compiti - Norme procedurali pag. 9
     
- TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO
Art. 30 - Patrimonio sociale pag. 10
Art. 31 - Entrate sociali pag. 10
Art. 32 - Gestione dei fondi pag. 10
Art. 33 - Esercizi sociali pag. 10
Art. 34 - Soci e patrimonio sociale pag. 10
     
- TITOLO VI - SOTTOSEZIONI
Art. 35 - Sottosezioni pag. 11
     
- TITOLO VII - REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Art. 36 - Regolamento disciplinare pag. 11
     
- TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 37 - Adeguamento dell'ordinamento sezionale pag. 11
     
- TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 - Norme di rinvio pag. 11















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S T A T U T O



TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA


Art. 1 - Denominazione, sede e durata
1. E' costituita dall'anno 1932, con sede in Rovigo, un'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Rovigo", e sigla "C.A.I. - Sezione di Rovigo", ai sensi dell'art. VI.I.2, comma 1, del Regolamento Generale del C.A.I. Essa ha durata illimitata.
2. Nel testo del presente Statuto, con la dizione "Associazione" deve intendersi il "Club Alpino Italiano - Sezione di Rovigo".

Art. 2 - Norme di riferimento
1. L'Associazione è una Struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), è soggetto di diritto privato, ai sensi dell'art. I.4, commi 3 e 4, dello Statuto del Club Alpino Italiano, ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto del Club Alpino Italiano, nel testo adottato dall'Assemblea dei delegati di Verona del 14.12.2001 e del 30.11.2003, come revisionato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo a Milano in data 17.01.2004, ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, approvato dal Consiglio Centrale nella riunione del 12.02.2005.
2. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

TITOLO II - SCOPI

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo:
   · tutelare gli interessi generali dell'alpinismo, e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che
     si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
   · promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci-alpinismo e la
     speleologia;
   · promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne, ed in special modo dei Colli Euganei e
     Dolomiti;
   · promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico pratici di
     alpinismo, di scialpinismo e di speleologia; gite ed ascensioni collettive; conferenze, dibattiti,
     proiezioni;
   · provvedere all'organizzazione del servizio di soccorso alpino, nella zona di propria competenza;
   · costruire e mantenere in efficienza, sentieri, bivacchi fissi, ed altre opere alpine, rifugi ecc.;
   · assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
   · assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza alle
     disposizioni deliberate dell'assemblea dei Delegati del C.A.I.
2. L'Associazione persegue, altresì, tutte le altre finalità di cui all'art. I.I.1 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 4 - Finalità
1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 - Categorie di soci

1. I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari, o giovani secondo quanto stabiliscono gli artt. II.1 e II.3 dello Statuto del C.A.I.


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Art. 6 - Iscrizione e trasferimento
1. Chi intende aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo - controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla Sezione - e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte.
2. Se minore di età, la domanda deve esser sottoscritta anche da chi esercita la potestà.
3. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.
4. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto dell'Associazione, le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.
5. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione, ai sensi dell'art. II.II.2, comma 7, del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 7 - Quote sociali
1. I soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo e la quota annuale, il cui versamento va effettuato entro il 31 marzo.
2. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.
3. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre, ai sensi dell'art. I.2, comma 3, dello Statuto del C.A.I.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci
1. Con l'adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., nonché del presente Statuto; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del C.A.I. ed alle regole di una corretta ed educata convivenza.
2. L'impegno è assunto dal socio personalmente e - nell'esercizio delle funzioni di un organo della struttura centrale del C.A.I. o delle strutture periferiche, del quale il socio sia componente - collegialmente.
3. I soci, purchè maggiorenni, hanno diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo; quest'ultimo solo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 3, del presente Statuto.
4. In materia di diritti e doveri dei soci si applicano del disposizioni di cui all'art. II.4 e all'art. II.IV.1, rispettivamente, dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 9 - Dimissioni e morosità
1. Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata, ai sensi dell'art. II.V.1, comma 1, del Regolamento Generale del C.A.I.
2. Ai sensi dell'art. II.V.1, comma 3, del Regolamento Generale del C.A.I., il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione presso la quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.


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3. La qualifica di socio si perde per morte o per scioglimento, trattandosi di ente, per dimissioni, per morosità e per provvedimento disciplinare irrogato.

Art. 10 - Provvedimento disciplinare
La procedura di irrogazione del provvedimento disciplinare nei confronti del socio è regolata dall'art. VIII.2 e dall'art. II.V.1, rispettivamente, dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11- Organi dell'Associazione
1. Ai sensi dell'art. VI.I, comma 2, dello Statuto del C.A.I., sono organi dell'Associazione:
   · l'Assemblea dei Soci;
   · il Consiglio Direttivo;
   · il Presidente della Sezione;
   · il Vice Presidente della Sezione;
   · il Tesoriere;
   · il Segretario;
   · il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le deliberazioni degli Organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci dell'Associazione, ai sensi dell'art. VI.1, comma 3, dello Statuto del C.A.I.

Art. 12 - Cariche sociali - Elezioni -Designazioni
1. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto, ai sensi dell'art. VIII.1, comma 1, dello Statuto del C.A.I-
2. Tutte le cariche sociali sono elettive, con voto libero e segreto, e a titolo gratuito, ai sensi dell'art. VIII.1, comma 1 e dell'art. VIII.II.1, comma 3, rispettivamente, dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.
3. Possono candidarsi alla cariche sociali di cui al comma precedente solo i soci della Sezione, maggiorenni, ordinari e familiari, con un'anzianità di iscrizione alla Sezione stessa non inferiore a due anni sociali completi, ai sensi dell'art. VIII.1, comma 2, dello Statuto del C.A.I.
4. Gli eletti alle cariche sociali durano in carica tre anni e - ad esclusione del Presidente - sono rieleggibili senza limitazioni, in applicazione della deroga di cui all'art. VIII.1, comma 2, dello Statuto del C.A.I.
5. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ai sensi dell'art. VIII.II.1, comma 2, del Regolamento Generale del C.A.I.
6. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta; è escluso, pertanto, dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione, sempre ai sensi dell'art. VIII.II.1, comma 2, del Regolamento Generale del C.A.I.


Capo I - Assemblea

Art. 13 - Compiti
1. L'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. VI.1.3 del Regolamento Generale del C.A.I., è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
2. L'Assemblea:


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   · elegge i consiglieri, i revisori dei conti, e gli eventuali delegati;
   · approva annualmente il programma dell'associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci
     consuntivo e preventivo;
   · delibera sull'alienazione, sull'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
   · delibera sulle modifiche del presente statuto;
   · determina la quota associativa annuale in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito
     dell'assemblea dei Delegati del C.A.I.;
   · delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendo le modalità, e nominando uno o più
     liquidatori;
   · delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga
     sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art. 14 - Convocazione
1. Ai sensi dell'art. VI.I.3 del Regolamento Generale del C.A.I., l'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, per l'approvazione dei bilanci
2. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci maggiorenni, sempre ai sensi. dell'art. VI.I.3 del Regolamento Generale del C.A.I.
3. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, e spedito a tutti i soci anche a mezzo posta elettronica; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 15 - Diritto di voto - Validità delle riunioni
1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.
2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri.
3. Ogni socio non può portare più di una delega.
4. E' escluso il voto per corrispondenza, ai sensi dell'art. VI.I.3, comma 2, lettera b), del Regolamento Generale del C.A.I.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 16 - Norme procedurali
1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, tre Scrutatori.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 17 - Maggioranza
1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
2. Tuttavia:
-  le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono
   essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
-  le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie sezionali debbono essere approvate con la
   maggioranza dei due terzi, da due Assemblee tenute a distanza non inferiore a sei mesi l'una
   dall'altra, con esclusione delle deliberazioni di cui all'art. 37 del presente Statuto;
-  la deliberazione di scioglimento della Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei
   tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.
3. Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.


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Art. 18 - Approvazione deliberazioni
1. Fatta salva la procedura di cui all'art. VIII.III.1, comma 2, del Regolamento Generale del C.A.I., le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su Rifugi od altre opera alpine, e le modifiche dello Statuto dell'Associazione, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Direttivo Regionale del C.A.I., a norma dell'art. VI.I.8, comma 2, lettera d), del Regolamento Generale del C.A.I.

Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 19 - Composizione
1. Ai sensi dell'art. VI.I.4, comma 1, del Regolamento Generale del C.A.I., il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione; esso si compone di sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci e dura in carica in tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, ed un Tesoriere.
3. In deroga a quanto stabilito dell'art. 11, comma 1, del presente Statuto ed in deroga al precedente comma, il Consiglio Direttivo può deliberare che l'incarico di Tesoriere venga affidato al Segretario.

Art. 20 - Compiti
1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amninistrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.
2. In particolare, esso:
-  stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie
   per adempierlo;
-  convoca l'Assemblea dei soci;
-  redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente;
-  delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
-  autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
-  delibera sulle domande di associazione dei nuovi soci;
-  prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
-  delibera la costituzione o lo scioglimento delle Sottosezioni;
-  svolge ogni altra attività di cui all'art. VI.I.4 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 21 - Norme procedurali - Maggioranza
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo del Consiglieri.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 22 - Subentro, assenza e decadenza
1. Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti.
2. Il consigliere che sia risultato assente ingiustificato per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.






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Capo III - Presidente

Art. 23 - Compiti
1. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:
-  convoca le sedute dell'Assemblea dei soci;
-  convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
-  presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico
   dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
-  pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo, nella sua prima riunione utile.

Art. 24 - Requisiti di nomina - Durata della carica
1. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali compiuti, ai sensi dell'art. VI.1.5, comma 2, del Regolamento Generale del C.A.I.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive, ai sensi dell'art. VIII.1, comma 2, dello Statuto del C.A.I.

Art. 25 - Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza od impedimento.


Capo IV - Tesoriere e Segretario.

Art. 26 - Tesoriere
1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità.
2. L'incarico di Tesoriere può essere affidato al Segretario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente Statuto.

Art. 27 - Segretario
1. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovraintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.
2. Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, al Segretario può essere affidato l'incarico di Tesoriere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente Statuto.


Capo V - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 28 - Composizione del Collegio
1. Ai sensi dell'art. VI.1.6, comma 1, del Regolamento Generale del C.A.I., il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'assemblea per un triennio.
2. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 29 - Compiti - Norme procedurali
1.Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'Assemblea dei soci.


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2. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
3. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
4. In materia di subentro, assenze e decadenza, si applicano le disposizioni stabilite per il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 22 del presente Statuto.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 30 - Patrimonio sociale
1. Il patrimonio sociale è costituito:
-  dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
-  da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
-  da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione, per il
   raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 31 - Entrate sociali
1. Le entrate sociali sono costituite:
-  dalle quote di iscrizione;
-  dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.;
-  da qualsiasi altra entrata che venga introitata, correlata e conseguente alle finalità perseguite
   dall'Associazione.

Art. 32 - Gestione dei fondi
1. I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio o in un conto corrente, intestato all'Associazione stessa, presso un Istituto di credito, o presso l'Ente Poste Italiane.
2. I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere o dal Segretario.

Art. 33 - Esercizi sociali
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria, per l'approvazione.

Art. 34 - Soci e patrimonio sociale
1. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, anche in caso di scioglimento e liquidazione della Sezione, ai sensi dell'art. II.4, comma 6, dello Statuto del C.A.I.
2. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione, ai sensi dell'art. II.IV.1, comma 2, del Regolamento Generale del C.A.I.
3. In caso di scioglimento della Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato, ai sensi dell'art. VI.4 e dell'art. VI.I.9, commi 2 e 3, rispettivamente, dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.
4. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci, ai sensi dell'art. II.4, comma 6, dello Statuto del C.A.I.



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TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 35 - Sottosezioni
1. L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni.
2. La costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificare i relativi Regolamenti.
3. Le Sottosezioni non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione.
4. In caso di costituzione e/o scioglimento delle Sottosezioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. VI.3, VI.4 e VI.5 dello Statuto del C.A.I., nonché agli artt. VI.III.1, VI.III.2 e VI.III.3 del Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO VII - REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 36 - Regolamento disciplinare
1.L'inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano è in ogni caso perseguibile nelle sedi, nonché in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti in specifico Regolamento disciplinare.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. VIII.2 dello Statuto del C.A.I.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - Adeguamento dell'ordinamento sezionale
1. Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie sezionali adottate per adeguare l'ordinamento della struttura periferica alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale, in quanto atto dovuto, non sono soggette alla procedura di approvazione di cui all'art. 17, comma 2, del presente Statuto, ma vanno adottate dal Consiglio Direttivo con propria delibera, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. VIII.III.1, comma 2, del Regolamento Generale del C.A.I.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 vanno trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione da parte dell'Assemblea dei soci, al Direttore del C.A.I. ed al Comitato Direttivo Regionale del C.A.I., ai sensi dell'art. VI.I.8, comma 2, lettera d), del Regolamento Generale del C.A.I.;

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

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Il presente Statuto sezionale è composto da n. 11 pagine, ciascuna sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della Sezione.


IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Serra
IL PRESIDENTE   
F.to Paolo Manfrin




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